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Emanata l‘ordinanza sindacale sull’inquinamento acustico. Forti dubbi sulla sua legittimità

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Il problema del rispetto dei limiti di inquinamento acustico è reale e fortemente attenzionato dalla società amanteana che si divide tra i “tolleranti”, favorevoli alle attività economiche sorrette dalla musica che attira clienti, come la luce le falene, ed “intolleranti”, che ritengono ingiustificato ed asociale l’insufficiente se non il il mancato rispetto della normativa sull’inquinamento acustico.

Come sempre la risposta è duplice.

Da un lato la indicazione dei limiti , da cui il regolamento di Polizia Urbana( che ad Amantea-città delle mancate regole- manca) o lì ennesima ordinanza sindacale , e dall’altro la indicazione di chi deve controllare il loro rispetto.

Un pò come il 115 dei Vigili del fuoco quando c’è un incendio!

E sensibile alle regole come è il sindaco Pizzino non poteva mancare di emanare una nuova ordinanza.

E’ la n 77 del 25 luglio 2017

Ma ancora una volta non possiamo non notare la “solitudine” del sindaco e la difficoltà di operare da sindaco in un ente che ha un apparato tecnico amministrativo anche numericamente insufficiente

In queste condizioni antiche ed orai abitudinarie i rischi di errori sono altissimi e possono giungere a responsabilità anche penali

A parte le pessime figure che si rischia di fare quando non si usa l’ italiano, come segnala lo stesso sindaco che è costretto a correggere verbi e congiunzioni sbagliati.

Questa volta però ci sembra che l’ordinanza sindacale abbia limiti palesi.

L’ordinanza non cita il Piano di zonizzazione acustica del comune di Amantea, donde la impossibilità di rilevare il rispetto delle sue indicazioni obbligatorie, ben oltre, quindi, la ordinanza( ma esiste?)

Ma soprattutto l’ ordinanza non riporta il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 contenente “ Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” pubblicato sulla GU n.79 del 04-04-2017ed entrata in vigore il 19.4.2017.

Ed ancor più non richiama il decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f)e h)della legge 30 ottobre 2014, n. 161.”, anche esso pubblicato sulla GU n.79 del 04-04-2017ed entrata in vigore il 19.4.2017.

E poi la ordinanza manca della indicazione obbligatoria della possibilità del ricorso al TAR Calabria.

Né viene indicato chi chiamare per farla rispettare ma che sia dotato di fonometro( che fine ha fatto quello che aveva un tempo il comune?).

Il Comando di Polizia Municipale, il comando stazione Carabinieri, l’Asp?.

Altri dubbi, per ultimo, sulle sanzioni comminabili che ci pare non rispondano alla legislazione corrente, né alla 689/1981, né al dlgs 42/2017.

Dai! Amantea è altro!

Redazione TirrenoNews

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