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Avrebbe dovuto assistere e soccorrere gli ammalati ma era ubriaco.

Ed allora è stato chiamato il118 che lo ha soccorso

Parliamo del medico della Guardia Medica di Botricello

A denunciare il medico un paziente che ha chiamato i carabinieri

 

 

Ed i carabinieri avendo notato un tasso alcolemico molto elevato hanno chiamato il 118.

Il medico che lo aveva appena visitato era parso "alticcio" e, per questo, il paziente ha chiesto una verifica ai militari dell'Arma della locale Stazione.

Quando i militari hanno bussato alla porta della guardia medica hanno trovato il professionista in evidente stato di alterazione psico fisica e hanno chiesto l'intervento del personale del 118 che ha trattato il collega per l'eccessiva assunzione di alcol.

Nella borsa del medico, tra medicine e il necessario per le visite, c'era anche una bottiglia di grappa barricata semivuota.

Necessaria la chiusura della guardia medica ed il dirottamento dei paziente verso altre strutture sanitarie attive nel comprensorio.

Ovvia la denuncia del medico per interruzione di pubblico servizio.

Pubblicato in Catanzaro

Un animatore turistico, in servizio in un villaggio della costa ionica Catanzarese, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di violenza sessuale.

A fare scattare la denuncia è stata una turista di 29 anni, residente in Calabria.

 

 

Secondo le indagini dei carabinieri della Stazione di Botricello, partite dopo il racconto della ragazza, l'animatore avrebbe rivolto più volte attenzioni nei confronti della giovane.

Un atteggiamento che non avrebbe destato sospetto, dal momento che l'animatore svolgeva comunque il suo lavoro con gli ospiti del villaggio.

Qualche sera fa, lo stesso animatore, un ragazzo di colore residente nel Nord Italia, avrebbe chiesto alla ragazza di fare una passeggiata.

Una volta raggiunta la spiaggia, il giovane trentenne avrebbe baciato la ragazza, quindi l'avrebbe violentata.

La violenza sarebbe stata anche certificata dalla visita medica.

Il dramma sarebbe stato ancora più grave per il fatto che la donna, secondo quanto ricostruito, aveva fatto voto di castità. 

La ragazza, in evidente stato di shock, ha confessato tutto ad alcune amiche, quindi ha presentato denuncia alla locale Stazione dei carabinieri.

L'animatore è stato allontanato dal villaggio della costa ionica ed è stato trasferito in un'altra struttura calabrese.

Pubblicato in Calabria

L'inchiesta ruota intorno alle elezioni comunali di maggio 2014, quando gli amministratori uscenti avrebbero elargito buoni economici in cambio di voti.

 

Abuso d'ufficio e violazione della legge elettorale, queste le accuse per le quali oggi il gup ha rinviato a giudizio l'ex sindaco di Botricello, Giovanni Camastra, attuale consigliere di maggioranza, l'ex vicesindaco Raffaele Valea e la segretaria comunale Giuseppina Ferrucci (difesi dagli avvocati Petitto, Iannone e Sciumbata).

Il processo avrà inizio il prossimo 22 dicembre.

Secondo l'accusa, i tre indagati, secondo le rispettive competenze, avrebbero emesso 26 buoni spesa destinati alle famiglie bisognose nell'ultima settimana prima del voto per il rinnovo del consiglio comunale contravvenendo al divieto imposto dalla legge elettorale.

 

Camastra e Valea avrebbero «individuato i cittadini ai quali elargire i buoni», mentre Ferrucci li avrebbe emessi nella sua qualità di responsabile del settore.

Camastra avrebbe agito da sindaco uscente e nella qualità di ricandidato alla carica di consigliere per la lista "Uniti per Botricello", poi risultata vincitrice; Valea avrebbe agito quale vicesindaco uscente e nipote di Salvatore Valea, candidato nella stessa lista di Camastra e risultato primo degli eletti con 300 voti di preferenza diventando l'attuale vicesindaco; Ferrucci, infine, nella qualità di segretaria comunale e responsabile di Area. I tre avrebbero anche violato il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi economici, commettendo l'abuso di ufficio.

Tutto questo, secondo le contestazioni mosse, per procurare «intenzionalmente un vantaggio economico ai cittadini beneficiari, con un danno per il Comune di Botricello», ma anche «danneggiando politicamente i candidati - sostiene la pubblica accusa - della opposta lista "L'Altra Botricello"».

 

I buoni, secondo quanto ricostruito, avrebbero avuto un valore compreso tra i 50 e i 100 euro e avrebbero permesso alle famiglie beneficiarie di acquistare beni di prima necessità, nonostante, secondo la Procura, «non vi fosse alcuna domanda da parte degli stessi cittadini e senza rispettare la procedura prevista dal regolamento comunale».

Nel procedimento si sono costituiti parte civile Michelangelo Ciurleo e Lucia Puccio (assistiti dagli avvocati Vincenzo Ranieri e Gregorio Viscomi). La vicenda era finita anche davanti al Tar a cui si erano rivolti i consiglieri di minoranza chiedendo l'annullamento delle elezioni. I giudici amministrativi avevano sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della magistratura penale

Pubblicato in Catanzaro

Ci riferiamo alla indennità riconosciuta agli amministratori di Amantea ed al sindaco di Botricello per la stessa ragione

Ad Amantea viene sciolto il consiglio comunale e poi dichiarata la illegittimità dello scioglimento viene riconosciuta una indennità pari a SEI VOLTE i compensi spettanti per l’espletamento del mandato di Sindaco, assessore e presidente del Consiglio comunale, per tutto il periodo dello scioglimento( praticamente VENTI mesi).

Al sindaco del comune di Botricello ( siamo sempre in Calabria, ma sullo Ionio) viene riconosciuta una indennità pari ad UNA VOLTA E MEZZO i compensi spettantigli per l’espletamento del mandato di Sindaco, comprensivi anche dell’indennità di fine mandato, per tutto il periodo dello scioglimento ( il comune è stato sciolto in data 3.5.2003 e lo scioglimento è stato annullato dal Consiglio di Stato, con decisione 17.7.2004, n. 5164).

Per il sindaco di Botricello la indennità è stata stabilita dal TAR Lazio con sentenza 15 luglio 2013, n.7040 - Pres. Sandulli - est. Tricarico .

Per gli amministratori di Amantea la indennità è stata fissata dal TAR Calabria con sentenza N. 00149 del 6-2-2013, confermata dal Consiglio di Stato sez. III con sentenza n. 3742/2013 del 11/7/2013.

Il rapporto è di uno a quattro, o meglio una indennità è maggiore dell’altra del 400%

Ma quale è quella giusta?

E perché questa differenza?

Gli amministratori del Tirreno calabrese sono privilegiati rispetto a quelli dello Ionio? E perchè ?

O forse la differenza è fatta dai giudici che si pronunciano? Ed infatti nell’un caso è stato il TAR Lazio, nell’altro il Tar Calabria,prima, ed il CdS, dopo:

O forse è dipeso dal giorno( il mese è lo stesso:luglio) visto che una è dell’11 luglio( quella di Amantea) el’altra è del15 luglio( quella di Botricello)?

Non fosse che un Comune viene prima perché il suo nome comincia con la A e l’altro con la B?

Insomma non è facile capire.

Allora sembra vero che ci sono “Sindaci e sindaci, Indennità ed indennità, Giudici e giudici”.

Noi possiamo solo documentare, ed infatti di seguito la sentenza di Botricello

Ad ognuno di VOI le risposte ai nostri dubbi ma con la certezza che se anche i tribunali penali avessero questa diversità di comportamento si potrebbero avere “a culo” da i a 4 ergastoli!

La Sentenza del TAR Lazio “sul ricorso numero di registro generale 11812 del 2004, proposto da: Ciurleo Michelangelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gregorio Viscomi e Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Arcangelo Guzzo in Roma, via Leonardo Pisano n. 16; 

contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Botricello, del quale era Sindaco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. Ciurleo ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Botricello dal 23.5.1993 al 2.5.2003; in data 3.5.2003 è stato sciolto il relativo Consiglio comunale per mesi 18 ed è stata nominata apposita Commissione straordinaria per la gestione di detto Comune, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.2003, adottato su proposta del Ministro dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2.5.2003.

Lo scioglimento è stato disposto per assunti “collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi”, con “grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e (…) svilimento delle istituzioni e (…) perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali”.

Il suddetto provvedimento di scioglimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, che lo ha annullato con sentenza 11.11.2003, n. 9799, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con decisione 17.7.2004, n. 5164.

Con il presente ricorso il Sig. Ciurleo, sentendosi leso dal citato provvedimento, chiede il risarcimento dei danni.

Questi pone in evidenza che nella relazione del Ministro dell’Interno, parte integrante del medesimo atto, si afferma che “particolare rilievo assume la figura del Sindaco (…) nei cui confronti sono in corso indagini giudiziarie” e che “risulta avere frequentazioni e contatti personali con esponenti della locale malavita” e si sostiene altresì che lo stesso avrebbe avuto “un ruolo egemone (…) all’interno dell’ente nella gestione di alcuni appalti pubblici”.

Il ricorrente lamenta la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, altresì al diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica. Inoltre afferma di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha prodotto una memoria per confutare le richieste di parte avversa.

In particolare, la difesa erariale ha asserito che il provvedimento di scioglimento de quo si porrebbe “su un piano completamente diverso da quello che attiene alle misure individuali” e non avrebbe natura sanzionatoria per i suoi componenti e per la collettività locale.

Si aggiunge che, pur volendo poi ammettere l’esistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al singolo per un provvedimento di prevenzione indirizzato ad un’intera istituzione, dovrebbe essere provato l’elemento della colpa a carico dell’Amministrazione.

Con specifico riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato, esso sarebbe ammesso solo quando la lesione sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale, elementi di cui l’istante dovrebbe fornire prova, mentre nella specie sono soltanto indicate le vicende processuali che hanno condotto a dichiarare illegittimo il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale. Inoltre tra l’emanazione del provvedimento e la pubblicazione della sentenza del T.a.r. sono trascorsi appena sei mesi circa, un periodo temporale molto ristretto per subire i danni che il ricorrente lamenta.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed una memoria conclusionale in vista della pubblica udienza del 30.5.2013, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso all’esame del Collegio il Sig. Ciurleo chiede il risarcimento del danno, nelle articolate voci qui indicate in narrativa, asseritamente subito per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale di Botricello, del quale lo stesso era Sindaco, il cui provvedimento è stato annullato dal T.a.r. del Lazio con sentenza n. 9799/2003, confermata in appello dalla decisione n. 5164/2004.

2 - Va in primo luogo evidenziato che l’assunta natura non sanzionatoria del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale e la sua riferibilità all’intero consesso non fanno ex se venir meno l’interesse qualificato di un singolo componente di detto organo ad una precipua tutela dai danni causati dagli effetti prodotti da tale provvedimento, a maggior ragione quando si tratti del Sindaco, che rappresenta una figura di notevole visibilità e che ancor più potrebbe aver subito un pregiudizio.

3 – Ciò acclarato, si deve accertare la sussistenza o meno degli elementi necessari per la sussistenza in concreto dell’an del risarcimento del danno domandato in questa sede.

3.1 - Nel caso in esame il giudice amministrativo, nei due gradi di giudizio, ha rimarcato la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti, che hanno condotto all’adozione di un provvedimento in assenza del necessario presupposto, vale a dire di un obiettivo collegamento dei componenti del Consiglio comunale e del Sindaco con la criminalità organizzata.

3.2 - Certamente ne è derivato un danno soprattutto a carico dell’odierno ricorrente, sia per la maggiore visibilità che assume detta carica sia anche e soprattutto per il rilievo attribuito nel provvedimento impugnato (relazione del Ministro dell’Interno, parte integrante del medesimo atto) alla sua figura nei rapporti con la criminalità e conseguentemente per la risonanza che tutto ciò ha avuto nei mass media.

3.3 - Si ravvisano, perciò, certamente il danno ed il nesso causale tra lo stesso ed il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, annullato.

3.4 - Quanto all’elemento della colpa in capo dell’Amministrazione, questo si desume proprio dalla circostanza che essa ha adottato un provvedimento di cotanta portata senza prima eseguire tutti gli approfonditi accertamenti richiesti.

4 - Accertato il ricorrere dell’an del diritto del ricorrente al risarcimento del danno qui richiesto, si tratta ora di determinarne il quantum.

4.1 - Lo stesso lamenta la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, ed ancora del diritto all’identità personale.

4.2 - In effetti il provvedimento de quo, sebbene annullato da questo Tribunale dopo appena sei mesi circa dalla sua adozione, ha determinato senz’altro un pregiudizio riferibile ai diritti della personalità del ricorrente, con specifico riguardo al profilo del diritto alla reputazione ed alla vita di relazione.

La lesione di diritti della personalità protetti dalla Costituzione ha comportato un danno di autonoma rilevanza patrimoniale, suscettibile di riparazione per equivalente.

4.3 - Essa va quantificata in via equitativa, senza necessità di svolgere particolari attività istruttorie. Il Collegio dispone che tale risarcimento debba essere pari alla somma del quantum spettante a titolo di emolumenti per il periodo che va dallo scioglimento del Consiglio comunale di Botricello sino all’esaurimento naturale del mandato di Sindaco per la consiliatura in questione, nonché a titolo di indennità di fine mandato per il medesimo periodo di riferimento.

4.4 - Quanto al danno psico-fisico, non ne può essere ordinato alcun risarcimento, atteso che i certificati medici prodotti in giudizio si riferiscono ad un periodo antecedente l’adozione del provvedimento in parola e tenuto conto che il danno lamentato è quello derivante da tale emanazione e non già da tutta la vicenda investigativa antecedente.

4.5 - Infine il ricorrente va ristorato dei danni materiali subiti, per effetto della mancata riscossione dei compensi spettanti per l’espletamento del mandato di Sindaco, comprensivi anche dell’indennità di fine mandato, per tutto il periodo suindicato.

4.6 - Tuttavia, stante il mancato concreto svolgimento dell’incarico de quo, l’importo sopra specificato deve essere abbattuto della metà.

4.7 - Sull’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, calcolato nei modi sopra indicati, devono essere quantificati la rivalutazione monetaria, da computarsi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali calcolati sulle somme rivalutate a decorrere dalla medesima su riportata data sino al soddisfo.

5 – In conclusione il ricorso va accolto nei limiti suindicati.

6 - Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda disaminata.

P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Pubblicato in Primo Piano

Sembra inverosimile, ed invece è quanto dichiarato da un giovane di Botricello

Il giovane ha incendiato quattro automobili tra cui quella di un assessore comunale di Botricello che, a suo dire, non aveva mantenuto la promessa di dargli un posto di lavoro.

E così i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina dopo una lunga indagine lo hanno denunciato con l'accusa di danneggiamento.

Gli incendi erano avvenuti negli ultimi 4 mesi

Dopo i riscontri dei militari il giovane ha ammesso le proprie responsabilità.

Le generalità del giovane denunciato non sono state rese note.

Gli incendi delle quattro autovetture, a distanza di pochi giorni una dall’altra, avevano creato non poca preoccupazione nella popolazione.

Da qui l’intensificarsi delle attività investigative che hanno permesso di ricostruire tutti gli episodi e porre fine ai danneggiamenti. S

Alla base degli incendi delle altre vetture, secondo quanto ha riferito il ragazzo ai carabinieri, c'erano vecchi rancori.

Da uno di questi il ragazzo, tra l'altro, vantava un credito per alcuni lavori.

Un momento di follia? O piuttosto la rabbia per essere preso in giro dal politico di turno e per non poter avere quanto gli spettava per il lavoro fatto?

Troppo presto per dirlo, ma sarebbe utile capire le esatte ragioni di un gesto che potrebbe avvenire dappertutto e molto spesso!

Pubblicato in Catanzaro

Catanzaro, 16 maggio 2013 - Falsità ideologica e materiale commessa da un pubblico ufficiale, abuso d'ufficio, usurpazione di funzioni pubbliche, favoreggiamento personale. Sono queste le accuse mosse, a vario titolo e in concorso tra loro, dalla procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti del sindaco del Comune di Botricello, Giovanni Camastra, della segretaria comunale dell'Ente, Giuseppina Ferrucci, della responsabile dell'area finanziaria, Mariannina Lodari, dell'ex segretario comunale, Salvatore Cilurzo, e di un tecnico, Mario Rizzuti.

Nei loro confronti è stato notificato oggi un avviso di conclusione delle indagini, firmato dal Pubblico ministero Carlo Villani. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Botricello, ruotano intorno agli incarichi conferiti ad alcuni tecnici che sarebbero stati chiamati a fare parte dello staff del primo cittadino, oppure con altri ruoli, senza avere seguito l'iter necessario. Inoltre, i provvedimenti sarebbero stati adottati in alcuni casi senza impegno spesa e con dichiarazioni non veritiere contenute nei decreti sindacali. Inoltre, nel corso delle indagini è emerso che il tecnico Mario Rizzuti, chiamato "a scavalco" dal Comune di Cerva, avrebbe firmato alcuni atti amministrativi prima che gli fosse notificata la nomina per il suo nuovo incarico, mentre altri atti sarebbero stati sottoscritti dallo stesso professionista anche dopo la fine della nomina, circostanze che, secondo l'inchiesta, sarebbero maturate sempre su richiesta del primo cittadino. Il sindaco Camastra è accusato anche di favoreggiamento personale, avendo falsificato una delibera per eludere, secondo la procura, le indagini in corso. Altro falso, sempre secondo le indagini, sarebbe stato commesso dallo stesso sindaco e dal segretario Ferrucci nel momento in cui avrebbero dichiarato la presenza di due assessori in una riunione di giunta, a loro insaputa e nonostante questi fossero assenti. (Agi)

 

Pubblicato in Catanzaro
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